Sicuramente ne sarete informati tutti, comunque a questo link trovate migliori approfondimenti:
www.dottorini.com/2013/05/sentenza-cassa...-dario-di-bello.html
Per fornire una chiave di lettura comprensibile a tutti preciso che in base a questa pronuncia del Supremo Collegio:
a) per ottenere il riconoscimento di storicità del proprio veicolo NON è necessaria alcuna iscrizione/certificazione dello stesso da parte dell'ASI e/o da parte della FMI.
La differenza tra i due enti sta nel fatto che mentre l'ASI non ha mai pubblicato la lista annuale prevista dall'art. 63, la FMI invece l'ha sempre fatto, correttamente aggiornandola anno per anno.
Dal che discende la conseguenza che la semplice presenza del proprio motoveicolo nell'elenco predisposto dalla FMI è condizione necessaria e sufficiente per ottenere tutte le agevolazioni previste dalle varie normative regionali e nazionali in tema di veicoli storici; dunque: bollo ridotto, trasferimento di proprietà agevolato, esenzione dall'applicazione delle normative antinquinamento.
Quanto a queste ultime, voglio chiarire a tutti - specialmente agli amici ferraresi, città in cui i vigili applicano la normativa in questione in maniera molto severa - che trattasi comunque e per tutte le situazioni locali di NORMATIVA INCOSTITUZIONALE; sicché l'eventuale proposizione di ricorso avverso il verbale redatto per violazione di dette norme risulta essere risolutiva, nel senso che pur di evitare che la cosa finisca in cassazione, il Prefetto preferisce far decadere il verbale senza neppure adottare alcuna decisione in merito al contenuto del ricorso sì che divenga applicabile l'art. 204, I° comma, del Codice della Strada.
Altra conseguenza IMPORTANTISSIMA della sentenza in questione riguarda, per tutti coloro che hanno già in corso polizze per veicoli d'epoca per la cui stipulazione a suo tempo la Compagnia non richiedeva alcuna certificazione del motoveicolo, la
b) possibilità di pretendere la riassicurazione del mezzo alle stesse condizioni, cioè senza dover esibire alcun certificato di storicità nè rilasciato dall'ASI nè dalla FMI.
Ovviamente, qualora le amministrazioni locali (cioè, segnatamente, le Regioni) dovessero notificare o aver già notificato cartelle esattoriali relative a differenze d'importi pretesi a titolo di tassa di circolazione, le cartelle stesse andranno impugnate avanti le commissioni tributarie competenti invocando l'applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nella sentenza di cui sopra, con esito certamente favorevole della lite per il contribuente.
Ancora prima di proporre opposizione in commissione tributaria (la procedura ha un costo nel senso che si paga il contributo unificato in proporzione al valore della causa), è possibile proporre agli uffici tributari regionali una <<istanza in autotutela>>, cioè una domanda con la quale citando gli estremi della cartella di pagamento, il numero di ruolo (è scritto sulla cartella di pagamento), l'annualità di bollo e la targa del veicolo, la marca e la cilindrata del veicolo, si allegherà una copia della sentenza della cassazione suddetta ed una copia dell'elenco dei motoveicoli di interesse storico che si può scaricare gratuitamente dal sito della FMI, facendo presente che il proprio motoveicolo è compreso nel suddetto elenco FMI e che per effetto del principio sancito dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 3837/13 del 15 febbraio 2013, beneficia del bollo ridotto. Se questo è già stato pagato in misura ridotta, alla istanza in autotutela andrà allegata anche una copia della ricevuta di pagamento.
La Regione ha 30 gg. di tempo per rispondere a tale istanza in autotutela.
Se non lo fa NON VALE la regola del silenzio/assenso ma in tal caso la cartella di pagamento andrà comunque impugnata avanti la Commissione Tributaria provinciale competente per territorio (ad esempio: chi è residente ad Argenta lo farà alla Commissione Tributaria provinciale di Ferrara).
Tutto chiaro ?